Saper rispondere ai cambiamenti a favore di una finanza sostenibile


É sempre più probabile che i futuri cambiamenti degli standard legali, regolamentari o professionali renderanno la conoscenza sugli investimenti responsabili o, più in generale, sulla finanza sostenibile un requisito sempre più importante.

Il 28 maggio 2008 è entrata a far parte del corpo normativo nazionale la norma di qualità UNI ISO 22222:2008 che rappresenta l’adozione da parte dell’UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, della norma internazionale ISO 22222, rilasciata nel dicembre 2005, in seguito all’attività di una commissione di esperti e rappresentanti di 38 Paesi.
La norma ha l’obiettivo di definire un parametro di riferimento globalmente accettato per tutti coloro che forniscono un servizio professionale di pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale ai propri clienti.
Il servizio di pianificazione, denominato dagli anglosassoni “personal financial planning”, consiste essenzialmente nel supportare i clienti nella realizzazione degli obiettivi di vita propri e della loro famiglia, sull’intero ciclo di vita.
La UNI ISO 22222:2008 specifica la metodologia della pianificazione nonchè i comportamenti etici, le competenze, l’esperienza professionale richieste agli operatori e descrive i vari metodi di valutazione della conformità, precisando i requisiti applicati a ciascuno di essi.
Tra le informazioni sulla clientela, la norma prevede che gli intermediari rilevino le attitudini in tema di società, etica, ambiente e religione. A fronte dell’interesse del cliente in tali tematiche, l’intermediario dovrebbe essere in grado di fornire le adeguate risposte e soluzioni.

Inoltre, nel contesto italiano, si registrano specifici interventi a livello di legislazione primaria e secondaria.
L’articolo 14 della legge 262/05 (Modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina innovativa in materia di finanza responsabile e sostenibile, portando all’inserimento dell’art. 117 ter (Disposizioni in materia di finanza etica) nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, che così recita: “La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili”.
In attuazione delle disposizioni in materia di finanza etica del Testo Unico della Finanza, la Consob ha adottato la delibera n. 156961 del 20 maggio 2007, attraverso cui si affermano gli obblighi informativi e di rendicontazione relativi ai prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili per i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione.
Con la riforma del sistema pensionistico (D.Lgs. 252/05) è stata introdotta una norma che impone la trasparenza sui criteri ESG-E adottati dai fondi pensione della previdenza complementare. Il comma 13-c dell’articolo 6 afferma “Le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali”.
Analogamente, gli articoli 23 e 24 del Regolamento ISVAP n. 35, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, forniscono disposizioni sugli obblighi informativi e di rendicontazione in materia di prodotti assicurativi qualificati come ‘etici’ o ‘socialmente responsabili’.
Infine, a partire dal 2013, l’Organismo per la tenuta dell’Albo Promotori Finanziari (APF) ha inserito nell’esame per l’iscrizione all’albo professionale domande sulla finanza sostenibile.

Anche a livello europeo si registrano importanti passi avanti, con l’obiettivo di favorire una maggiore trasparenza dei prodotti di investimento retail.
La recente proposta di revisione del Regolamento sul documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID – key information document) per i prodotti PRIPs (prodotti di investimento al dettaglio pre-assemblati), adottata dalla Commissione Europea il 3 luglio 2012, contiene espliciti riferimenti al tema della finanza sostenibile.
In particolare, al punto 13 dell’introduzione alla proposta di regolamento, la Commissione scrive: “In misura crescente, gli investitori retail stanno iniziando a tener conto non solo degli aspetti finanziari nelle proprie decisioni di investimento, ma anche degli aspetti sociali e ambientali. Le informazioni extra-finanziarie sono inoltre di primaria importanza per gli investitori attenti alla responsabilità sociale e/o con un ottica di lungo periodo. Tuttavia, spesso, le informazioni riguardanti gli obiettivi di natura sociale, ambientale o di buon governo di impresa sono difficilmente comparabili o assenti. Si ritiene dunque necessaria una maggiore trasparenza ed un’armonizzazione di tali informazioni”
Tale concetto viene poi ripreso nell’articolo 8 comma 2 del Regolamento vero e proprio.
Al momento il Regolamento è in attesa di approvazione formale da parte del Parlamento Europeo; la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea è attesa per le prime settimane di luglio 2014.

Individuando l’interesse del cliente per l’SRI e sviluppando le capacità per fornire consulenza in tale ambito, il promotore finanziario potrà quindi essere preparato ai cambiamenti futuri del settore verso la sostenibilità.