Regolamento UE sulla trasparenza delle informazioni di sostenibilità (2019/2088 – SFDR)

Il Regolamento europeo 2019/2088 in merito all’”informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari” (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) è stato introdotto a novembre del 2019 e i primi obblighi sono diventati operativi il 10 marzo 2021.

Il regolamento è importante perché contiene una definizione di “investimento sostenibile” (art. 2, 17) e perché impone norme comuni a diverse categorie di operatori finanziari sulla divulgazione di informazioni sui temi di sostenibilità.

 

Gli operatori e i consulenti finanziari devono comunicare dati su come tengono in considerazione i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) a due livelli: 1) nei processi che seguono per prendere le decisioni d’investimento e 2) in tutti i prodotti finanziari che vendono sui mercati dell’Unione Europea.

 

In particolare, ciascun soggetto finanziario deve comunicare sul sito web:

  • come integra i rischi di sostenibilità nei processi decisionali;
  • come le politiche di remunerazione sono coerenti con l’integrazione dei rischi;
  • come individua, analizza e si impegna a ridurre gli impatti negativi delle proprie politiche d’investimento sui fattori di sostenibilità.

Se un soggetto finanziario non tiene in considerazione gli impatti negativi deve spiegarne il motivo, secondo il principio del “comply or explain”.

 

Per tutti i prodotti finanziari il regolamento richiede di divulgare informazioni sul modo in cui i rischi di sostenibilità sono presi in considerazione nelle decisioni d’investimento e su quali conseguenze potrebbero avere sui rendimenti. Anche in questo caso vale il principio del comply or explain. Le informazioni devono essere messe a disposizione nell’informativa precontrattuale. A partire dal 30 dicembre del 2022 i prodotti dovranno essere accompagnati anche da informazioni sugli impatti negativi delle politiche d’investimento sui fattori di sostenibilità.

Inoltre, il regolamento richiede informazioni più dettagliate sui prodotti che si definiscono “sostenibili”. Il regolamento ne identifica due tipi:

  • i “prodotti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali” (descritti nell’articolo 8), cioè che nel processo d’investimento integrano in maniera vincolante alcuni criteri di sostenibilità (per esempio se applicano l’approccio delle esclusioni, oppure la strategia best-in-class;
  • prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili (descritti nell’articolo 9).

Gli operatori che vogliono classificare i propri prodotti in una o nell’altra categoria sono tenuti a chiarire come i prodotti rispettano le caratteristiche di sostenibilità, oppure come raggiungono gli obiettivi d’investimento sostenibile. Gli investitori potranno accedere ai dati sul sito web, nell’informativa precontrattuale e nella rendicontazione periodica.