Tassonomia UE delle attività eco-compatibili

La Tassonomia europea delle attività eco-compatibili è stata adottata dall’Unione Europea con il Regolamento 2020/852. È una classificazione comune a livello UE delle attività economiche che possono essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale. È concepita come strumento per guidare le scelte di investitori e imprese in vista della transizione verso una crescita economica priva di impatti negativi sull’ambiente.

Per essere considerate ecosostenibili, le attività economiche devono soddisfare quattro criteri stabiliti dall’art.3 del Regolamento sulla Tassonomia:

  • fornire un contributo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali identificati a livello europeo (mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un’economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi);
  • non produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo;
  • essere svolte nel rispetto di garanzie sociali minime (per esempio, quelle previste dai principi guida delle Nazioni Unite – UNGP e dalle linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali);
  • rispettare i criteri tecnici identificati dagli atti delegati adottati dalla Commissione Europea.

Le attività sono selezionate in base alla possibilità di contribuire a sei obiettivi ambientali identificati dalla Commissione europea:

  1. mitigazione del cambiamento climatico;
  2. adattamento al cambiamento climatico;
  3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
  4. transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
  5. prevenzione e controllo dell’inquinamento;
  6. protezione della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Gli artt. 5 e 6 del Regolamento sulla Tassonomia sono connessi, rispettivamente, agli artt. 9 e 8 di SFDR e dettagliano le informazioni da fornire sulla percentuale di allineamento degli investimenti sostenibili alla Tassonomia. Secondo l’art. 5, per i prodotti finanziari classificati come art. 9 secondo SFDR le informative precontrattuali e le relazioni periodiche devono includere una descrizione di come e in che misura gli investimenti sottostanti si qualificano come sostenibili dal punto di vista ambientale e a quali obiettivi ambientali stabiliti dal Regolamento sulla Tassonomia contribuiscono. Secondo l’art. 6, le stesse informazioni devono essere fornite per i prodotti finanziari classificati come art. 8 secondo SFDR qualora contribuiscano a obiettivi ambientali.

La proposta legislativa della Commissione europea Omnibus Simplification Package introdurrà modifiche che avranno un impatto su questo Regolamento. La voce del glossario sarà aggiornata sulla base del testo definitivo (l’approvazione è prevista per la fine del 2025).